LEGGE DI BILANCIO 2021
Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, di seguito proponiamo una sintesi della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) pubblicata in data 30 dicembre 2020 in G.U. contenente misure di interesse per i datori di lavoro e lavoratori.
1) STABILIZZAZIONE DELL’ULTERIORE DETRAZIONE (art. 1 co. 8 e ss.)
È stata disposta la stabilizzazione della “ulteriore detrazione” di cui al D.L. 3/2020che riduce l’imposta lorda del lavoratore il cui reddito complessivo è compreso tra €28.000,00 e €40.000,00. La detrazione (corrisposta in via sperimentale dal 01/07/2020 al 31/12/2020) sarà sommata alle detrazioni già spettanti ed è quantificata in funzione dell’ammontare del reddito complessivo secondo quanto indicato nella seguente tabella:
Reddito annuo complessivo Ulteriore detrazione fiscale spettante
28.000 < RC ≤ 35.000 960 + 240 x (35.000 - RC) /7.000
35.000 < RC ≤ 40.000 960 x (40.000 - RC) /5.000
> 40.000 0
Resta inteso che il lavoratore il cui reddito complessivo è compreso tra €8.174,00 e €28.000,00 ha diritto al trattamento integrativo (pari a €100,00 mensili) reso strutturale dal D.L. n. 3/2020.
2) ASSUNZIONI UNDER 36 (art. 1 co. 10 e ss.)
Per le assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di giovani con meno di 36 anni di età e mai occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro, è riconosciuto l’esonero contributivo, di cui all’art. 1, co. 100 e ss. della L. 205/2017, nella misura del 100%. Tale esonero è stato riconosciuto per un periodo massimo di n. 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a €6.000,00 annui. Tuttavia, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
3) ASSUNZIONI DONNE CON + 24 MESI DISOCCUPAZIONE (art. 1 co. 16 e ss.)
Per le assunzioni di donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, effettuate nel biennio 2021-2022, è riconosciuto l’esonero contributivo, di cui alla L. 92/2012, nella misura del 100% per la durata di 12 mesi se l’assunzione è con contratto a tempo determinato e per la durata di 18 mesi se l’assunzione è con contratto a tempo indeterminato, nel limite massimo di €6.000 annui. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Anche in questo caso, l’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
4) RINNOVO CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 1 co. 279)
I contratti a tempo determinato possono essere prorogati o rinnovati entro il 31/03/2021 senza causali, per una sola volta e per un periodo massimo di 12 mesi. Rimane fermo il limite massimo complessivo di 24 mesi.
5) CIG COVID-19 (art. 1 co. 300 ss.)
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di cassa integrazione per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra:
- il 01/01/2021 e il 31/03/2021 per trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO);
- il 01/01/2021 e il 30/06/2021 per trattamenti di assegno ordinario (FIS) e di cassa integrazione in deroga (CIGD).
6) ESONERO CONTRIBUTIVO (art. 1 co. 306)
Ai datori di lavoro che non richiedono i suddetti interventi di integrazione salariale è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di otto settimane fruibili entro il 31/03/2021, nei limiti delle ore di cassa integrazione già fruite a maggio e a giugno.
7) DIVIETO DI LICENZIAMENTO (art. 1 co. 309 e ss.)
Fino al 31/03/2021, resta preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Tale preclusione però non si applica nelle ipotesi di:
- licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa;
- licenziamento conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione dell’attività;
- accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
8) CONGEDO PATERNITÀ (art. 1 co. 363)
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentato a 10 giorni per l’anno 2021.
Ringraziando per la cortese attenzione il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori e più specifici chiarimenti in merito.
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