CORONA VIRUS covid-19, COSA FARE QUANDO IL DIPENDENTE .....
a seguito dei PROVVEDIMENTI URGENTI E PROVVISORI emanati dalle autorità competenti, di seguito proponiamo un breve VADEMECUM che riassume, ad oggi, come comportarsi se direttamente coinvolti in una delle fattispecie regolamentate.
1) COSA FARE SE:
IL DIPENDENTE E’ ASSENTE PER ORDINANZA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ
ED E’ POSTO IN QUARANTENA OBBLIGATORIA,
DEVO PAGARE COMUNQUE LA RETRIBUZIONE ED I CONTRIBUTI ??
Il lavoratore in “quarantena con sorveglianza attiva”, così come identificato nell'art. 1 del D.L. n. 6/2020 lettera h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, è da considerarsi sottoposto a un trattamento sanitario e perciò la sua assenza rientra nella disciplina della malattia e seguirà le indicazioni del CCNL applicato dall'azienda. Inoltre è cura del lavoratore trasmettere il relativo certificato medico e produrre la documentazione necessaria a certificare/attestare il suo status. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che risulta assente ma percepirà la retribuzione calcolata in conformità al CCNL adottato. E’ evidente che l’assenza del lavoratore è giustificata in quanto dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute pubblica delle persone.
2) COSA FARE SE:
IL DIPENDENTE E’ ASSENTE PER ORDINANZA DELLA PUBBLICA AUTORITÀ
ED E’ POSTO IN QUARANTENA VOLONTARIA,
DEVO PAGARE COMUNQUE LA RETRIBUZIONE ED I CONTRIBUTI ??
Il lavoratore in “quarantena volontaria”, così come identificato nell'art. 1 del D.L. n. 6/2020 lettera i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, è da considerarsi sottoposto a un trattamento sanitario e perciò la sua assenza rientra nella disciplina della malattia e seguirà le indicazioni del CCNL applicato dall'azienda. Inoltre è cura del lavoratore trasmettere il relativo certificato medico e produrre la documentazione necessaria a certificare/attestare il suo status. In questa situazione si realizza la sopravvenuta impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore, che risulta assente ma percepirà la retribuzione calcolata in relazione al CCNL adottato. E’ evidente che l’assenza del lavoratore è giustificata in quanto dettata dal provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute pubblica delle persone.
3) COSA FARE SE:
IL DIPENDENTE E’ ASSENTE PER PAURA, PERCHÉ TIMOROSO DI UN POSSIBILE CONTAGIO E NON RIENTRA NEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A LIMITI/VINCOLI DI LEGGE,
DEVO PAGARE COMUNQUE LA RETRIBUZIONE ED I CONTRIBUTI ??
Al lavoratore assente per paura, perché timoroso di un possibile contagio e non sottoposto a nessuna limitazione (quarantena obbligatoria/volontaria) prevista dall'attuale normativa, non può essere riconosciuta nessuna giustificazione. In questi casi egli potrà chiedere di usufruire di permessi o ferie maturati, che potranno essergli concessi o negati, nell'ambito della esecuzione del rapporto di lavoro ma per i motivi generici previsti per questi istituti, ovvero quelli dettati dalle previsioni del datore di lavoro in ragione delle esigenze di carattere organizzativo, tecnico e/o produttivo. Non assume quindi nessuna rilevanza la mera “paura/timore” ai fini dell’assenza, in quanto verrebbe considerato assente ingiustificato, con tutte le conseguenza del caso, soprattutto dal punto di vista disciplinare, realizzandosi situazioni che possono prevedere anche il licenziamento.