top of page

CIRCOLARI

COME GESTIRE I DIPENDENTI CHE RIENTRANO DALLA MALATTIA PER COVID



Gentile utente, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, di seguito le nuove indicazioni contenute nella circolare 12 aprile 2021, n. 15127 emanata dal Ministero della salute, che fornisce indicazioni sulle procedure da seguire per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia da COVID-19

Premesso che le procedure di riammissione cambiano in base alla gravità della sintomatologia manifestata dal lavoratore positivo e alla manifestazione di positività, di seguito vengono analizzate le fattispecie che potrebbero configurarsi come indicate nel "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" del 6 aprile 2021.

LAVORATORI POSITIVI CON SINTOMI GRAVI E RICOVERO

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un'infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo. In questo caso il medico competente effettua la visita medica preventiva al fine di verificare l'idoneità̀ alla mansione indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

LAVORAORI POSITIVI SINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi meno gravi di malattia possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

LAVORATORI POSITIVI ASINTOMATICI

I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Pertanto, il lavoratore positivo sintomatico meno grave o asintomatico, ai fini del reintegro invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente. I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

LAVORATORI POSITIVI A LUNGO TERMINE

I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Tuttavia, in base a quanto disposto dal richiamato Protocollo del 6 aprile 2021, ai fini del reintegro, questi soggetti saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato. Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

LAVORATORE “CONTATTO STRETTO” ASINTOMATICO

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile. Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

In Primo Piano
Pubblicazioni Recenti
Archivio
bottom of page