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CIRCOLARI

DIVIETO DI LICENZIAMENTO


Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, di seguito proponiamo una sintesi delle nuove indicazioni contenute nel DL 13 marzo 2021, n. 41 relative al DIVIETO DI LICENZIAMENTO.

Al comma 9 viene confermato il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi:

- fino al 30 giugno 2021, per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria;

- fino al 31 ottobre 2021, per i lavoratori delle aziende coperte da strumenti in deroga.

Il divieto di licenziamento non si applica:

- nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa;

- dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;

- nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile;

- nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 22/2015 (NASPI). Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto, i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori e più specifici chiarimenti in merito.

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