AGGIORNAMENTO MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO 2022
Dopo l’entrata in vigore del D.L. 229/2021 e l’emanazione della circolare 60136 del Ministero della Salute, le misure previste per la durata e il termine della quarantena sono state differenziate sia in base al tempo trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione della dose “booster” (3° dose). Di seguito una breve sintesi.
ISOLAMENTO - L’isolamento riguarda le persone contagiate (positive a COVID-19), che hanno quindi contratto l’infezione, anche se asintomatiche. Per costoro si applicano le normali regole della malattia, sia sotto il profilo della giustificazione dell’assenza a mezzo di certificazione medica, che del diritto alla retribuzione. Per il rientro al lavoro deve essere trasmesso al datore di lavoro, preferibilmente per il tramite del medico competente, il certificato medico di avvenuta negativizzazione.
QUARANTENA – La quarantena è il periodo in cui una persona sana, venuta a contatto stretto con una positiva Covid-19, è sottoposta a limitazioni di contatti e di circolazione, e quindi non può recarsi al lavoro. Le misure previste per la durata e il termine della quarantena sono differenziate come di seguito indicato:
1. NON VACCINATI (non vaccinati, o vaccinati con ciclo primario (due dosi) incompleto, o vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni: quarantena di 10 giorni.
2. VACCINATI O GUARITI da più di 120 giorni e con green pass valido: quarantena di 5 giorni.
3. VACCINATI O GUARITI vaccinati con dose booster (3° dose) o vaccinati con solo ciclo primario da meno di 120 giorni o guariti da meno di 120 giorni: non si applica la quarantena ma è fatto obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso
Il soggetto rientrante nei primi due casi (obbligo di quarantena) non può accedere al luogo di lavoro per il periodo indicato nel provvedimento che lo riguarda. Deve comunicare al datore di lavoro le ragioni dell’assenza, fornendo come giustificazione il provvedimento dell’autorità sanitaria. Se le mansioni e l’organizzazione del lavoro lo consentono, può essere collocato in smart-working. Altrimenti il periodo di quarantena, non essendo coperto da certificato di malattia, non è retribuito né (al momento) indennizzato dall’INPS. Per rientrare al lavoro il dipendente deve certificare di essere negativo, ottenere dall’autorità sanitaria il provvedimento di fine quarantena e trasmettere il tutto al datore di lavoro.
Diversamente, il soggetto rientrante nel terzo caso (auto-sorveglianza) può recarsi al lavoro, sia pure indossando la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni, e sottoporsi ad un periodo di auto-sorveglianza per 5 giorni ed effettuando un test, rapido o molecolare, alla prima comparsa di sintomi sospetti.
Si riportano le tabelle riepilogative della Regione Veneto.
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