CASSA INTEGRAZIONE CIG in DEROGA, CIGO, FIS
Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, di seguito proponiamo una sintesi delle nuove indicazioni contenute nel DL 13 marzo 2021, n. 41 relative alle MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO
CASSA INTEGRAZIONE CIGO: (art. 8 co. 1-7) per i datori di lavoro che utilizzano lo strumento della Cassa Integrazione ordinaria CIGO, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di richiedere, per i lavoratori in forza alla data del 23/03/2021, domanda di concessione del trattamento ordinario per una durata di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1/04/2021 e il 30/06/2021.
CIG in deroga/FIS: per i datori di lavoro, che utilizzano lo strumento della Cassa Integrazione in deroga o dell’Assegno Ordinario FIS, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è prevista la possibilità di richiedere, per i lavoratori in forza alla data del 23/03/2021, domanda di concessione del trattamento ordinario per una durata di 28 settimane nel periodo compreso tra il 1/04/2021 e il 31/12/2021.
Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.
Le domande di accesso al trattamento di Cassa Integrazione dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (ad esempio: la domanda dovrà essere presentata entro il 31/05/2021 nel caso in cui la sospensione abbia come decorrenza il 1/04/2021).
I trattamenti potranno essere concessi sia con la modalità del pagamento diretto sia con la modalità dell’anticipo da parte dell’impresa con successivo conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
Il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori e più specifici chiarimenti in merito.
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