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CIRCOLARI

PUBBLICATO IL DECRETO AGOSTO 2020

Albignasego lì 22/08/2020 Circolare n. 22

DECRETO di AGOSTO

Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento della normativa connessa all’emergenza CORONAVIRUS, Vi comunichiamo che è’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 104, in vigore dal 15/08/2020, il c.d. “Decreto di Agosto” che ha introdotto delle novità in materia di lavoro, che di seguito riepiloghiamo.

NUOVI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, ASSEGNO ORDINARIO E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (art. 1)

I datori di lavoro possono presentare domanda per poter accedere a 18 settimane di Cassa Integrazione Covid-19 dal 13/07/2020 al 31/12/2020. Le prime 9 settimane sono concesse a titolo gratuito, le seconde 9 settimane sono soggette ad un contributo addizionale (9% o 18%) determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Le domande di accesso al trattamento di Cassa Integrazione dovranno essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione (ad esempio: la domanda dovrà essere presentata entro il 30/09/2020 nel caso in cui la sospensione abbia come decorrenza il 01/08/2020).

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE AZIENDE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE (art. 3)

Ai datori di lavoro che non richiedono nuovi trattamenti di CIG, ma che li hanno già fruiti nei mesi di maggio e giugno, è riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali fino a 4 mesi entro il 31/12/2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite. Questo esonero è subordinato all’autorizzazione della commissione europea.

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO (art. 6)

Fino al 31/12/2020 ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (l’incentivo non potrà eccedere 4.030 euro nel semestre). L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ESONERO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO NEL SETTORE TURISTICO E

DEGLI STABILIMENTI TERMALI (art. 7)

L’esonero di cui all'art. 6 è riconosciuto sino ad un massimo di 3 mesi per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Questo esonero è subordinato all'autorizzazione della commissione europea.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (art. 8)

I contratti a termine possono essere prorogati e rinnovati senza causali, per una sola volta e per un periodo massimo di (ulteriori) 12 mesi, purché l’atto sia sottoscritto entro il 31/12/2020. Rimane fermo il limite massimo complessivo di 24 mesi.

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI COLLETTIVI E INDIVIDUALI PER

GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 14)

E’ stato prorogato il divieto di licenziamento per il periodo massimo di fruizione della CIG Pertanto, è vietato licenziare finché l’impresa non ha esaurito tutte le 18 settimane di CIG previste dal Decreto di Agosto.

Il divieto non si applica:

  • nelle ipotesi di licenziamento motivato dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

  • nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;

  • in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione.

Il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Grazie per la cortese attenzione.

Cordiali saluti.


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