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CIRCOLARI

COSA FARE SE......: SMARTWORKING/LAVORO AGILE, COME FUNZIONA ?? IN CHE COSA CONSISTE ?? OSSERVAZION

Gentili clienti, nel proseguo degli aggiornamenti relativi ai PROVVEDIMENTI URGENTI E PROVVISORI relativi al CORNAVIRUS emanati dalle autorità competenti, di seguito riportiamo quanto rilevato nell'ultimo DPCM 01/03/2020 ed un approfondimento in merito allo SMARTWORKING/LAVOROAGILE.


In attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, il Presidente del Consiglio con un proprio decreto DPCM 01/03/2020 che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare e garantire in modo uniforme ed unitario il quadro degli interventi di attuazione dei programmi di profilassi su tutto il territorio nazionale.

In particolare, al punto 5 stabilisce a livello nazionale che:

- la possibilità che la modalità di “lavoro agile” sia applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti.


SMARTWORKING/LAVORO AGILE: DI COSA SI TRATTA ??

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 81/2017, il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che prevede un’alternanza della prestazione lavorativa, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno ovvero in luoghi scelti dal “lavoratore agile” che potrà decidere di lavorare, senza una postazione fissa predeterminata, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale come fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Il nucleo essenziale dello SMARTWORKING/LAVORO AGILE è rappresentato da un accordo tra le parti da formalizzare necessariamente per iscritto (art. 19), con il quale vengono regolate le modalità di esecuzione del contratto “ai fini della regolarità amministrativa e della prova” e della disciplina dei “tempi di riposo del lavoratore nonché delle misura tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”. Inoltre deve contenere ogni indicazione necessaria alla individuazione del potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro (art. 19 L. n. 81/2017).

LE CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ “EMERGENZIALI”:

APPLICAZIONE AUTOMATICA, PROVVISORIA E AUTOCERTIFICAZIONE

Applicazione “provvisoria” del lavoro agile ai sensi dell’art. 2 del DPCM da attuarsi “nel rispetto dei principi dettati” dalla legislazione vigente.

Il DPCM 01 marzo 2020 successivo al DPCM del 25 febbraio, che attua le disposizioni del D.L. n. 6/2020 ampliando le previsioni del precedente DPCM del 23 febbraio, all’art. 2 prevede che il lavoro agile sia “applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato”.

Sussistendo i presupposti territoriali (l’area a rischio) e di fatto (la natura subordinata del rapporto di lavoro interessato), secondo l’art. 2 del DPCM del 25 febbraio 2020, la modalità di lavoro agile “è applicabile in via provvisoria”, “anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti”. Pertanto il datore di lavoro intenzionato a utilizzare tale tipologia contrattuale, dovrà perfezionare il requisito della stipula di un accordo scritto che “per ragioni di emergenza” può essere concordato, “anche” (e non necessariamente) in assenza degli accordi individuali attraverso il deposito di una “autocertificazione di attivazione”.

Inoltre, l’accordo che disciplina le modalità di svolgimento del lavoro agile, è soggetto alla comunicazione telematica obbligatoria tramite il portale dedicato di servizi.lavoro.gov.it (art. 23 L. n. 81/2017)in tale senso, il secondo comma dell’art. 2 del DPCM dello scorso 25 febbraio consente di supplire al solo adempimento previsto dall'art. 22 della L. n. 681/2017, relativo alla informativa in materia di sicurezza, in via telematica “anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro”.



Schema proposto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

AUTOCERTIFICAZIONE LAVORO AGILE EX ART. 2 DPCM 25/02/2020 PREMESSO CHE

Il sottoscritto ______________, nato a ___________ il _____ C.f._____________ in qualità di legale rappresentante/amministratore della ditta/società ______________ P. Iva ______________, con la presente autocertificazione, ex D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA CHE

fra la scrivente società e il lavoratore dipendente nome __________ cognome__________, nato a _____________ il _____ C.f._______________ il _______ in forza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/determinato è attivata la modalità di resa della prestazione lavorativa in forma di lavoro agile, ai sensi degli articoli da 18 a 23 della Legge n. 81 del 22 maggio 2017.

Secondo quanto previsto dall’art. 2 del D.P.C.M. del 25 febbraio 2020, emanato in attuazione dell’art. 3, c. 1 del Decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020, dal momento che la sede ordinaria di lavoro/di domicilio del lavoratore è ubicata all’interno delle sei aree regionali considerate a rischio per effetto dell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus COVID-19, all’interno del comune di____________, il rapporto di lavoro agile è attivato a partire dalla data del ________ e, in via presuntiva, fino al 15 marzo, salva successiva disposizione, in via automatica e provvisoria fra le parti richiamate in premessa in assenza dell’accordo ordinariamente previsto dall’art. 18 della L. n. 81/2017.

Durante tale periodo lo stesso presterà la propria prestazione lavorativa presso __________________, preventivamente condiviso, rispondente ai criteri di sicurezza e profilassi richiesti dalla attuale emergenza sanitaria nonché dalla sicurezza dei dati aziendali trattati.

Il lavoratore utilizzerà i mezzi tecnologici e informatici a sua disposizione secondo quanto previsto dall’art. 18 c. 1 della L. n. 81/2017 per rendere la prestazione lavorativa secondo le linee guida in materia di protezione dei dati personali e di salvaguardia delle informazioni di business condivise con la scrivente Società, mantenendo il proprio diritto alla disconnessione.

L’orario di lavoro, l’inquadramento contrattuale, la retribuzione e le mansioni del lavoratore rimarranno le medesime specificate nel contratto di assunzione e successive integrazioni tempo per tempo comunicate al lavoratore. Si allega alla presente autocertificazione informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici in materia di sicurezza sul lavoro connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile nel rispetto dell’art. 22 della L. 81/2017. Per quanto non disciplinato dalla presente autocertificazione si rimanda alle disposizioni normative, contrattuali e ai regolamenti aziendali vigenti.


Data, Luogo.

Firma del dipendente Firma del Datore di lavoro

Per maggiori informazioni e inizio delle pratiche sopra indicate, il personale dello Studio rimane a disposizone.








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