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CIRCOLARI

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO, DOTAZIONI STRUMENTALI E VIDEOTERMINALI: QUALI I RISCHI NEGLI STUDI PR

La tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro è fondamentale negli studi professionali come in ogni altro tipo di azienda. Gli studi professionali sono, infatti, soggetti alle stesse regole che tutelano la generalità dei luoghi di lavoro, anche se si è in presenza di rischi oggettivamente meno gravi rispetto ad altri contesti. Tra i fattori di rischio maggiormente tipici dell’attività degli studi professionali ci sono la scelta degli arredi e delle dotazioni strumentali e l’uso dei videoterminali.

Quali sono gli obblighi del titolare dello studio? Per quanto i rischi propri degli uffici raramente si concretizzino determinando l’infortunio o la malattia professionale, essi però non mancano e possono produrre danni alle persone che lavorano presso lo studio: è, ad esempio, possibile inciampare in un cassetto lasciato aperto o in un groviglio di cavi, cadere dalle scale o da una sedia da ufficio usata come ausilio di salita, soffrire di contratture muscolari e dolori alla schiena a causa di una scorretta posizione al videoterminale. Questi sono solo alcuni esempi di quanto la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute siano importanti, come per ogni tipo di azienda, anche per lo studio professionale.

GLI ARREDI E LE SCALE

Gli studi professionali sono soggetti alle stesse regole che tutelano la salute e sicurezza in qualunque altro luogo di lavoro, per quanto - sia chiaro - i rischi di lavoro in ufficio sono differenti e meno gravosi rispetto a quelli di altri contesti (si pensi, per tutte, alla complessità di una azienda siderurgica), ben più critici dal punto di vista prevenzionistico.

Tra i fattori di rischio maggiormente “tipici” dell’attività degli studi professionali ci sono senz’altro gli arredi e le dotazioni strumentali dell’ufficio. L’arredo e la disposizione delle apparecchiature nei locali devono garantire il loro corretto utilizzo e permettere spostamenti agevoli degli operatori. La scelta dei componenti d’arredo di lavoro deve ricadere su mobili ed apparecchiature prodotte secondo i criteri di sicurezza stabiliti dalle norme italiane (UNI), europee (EN) o internazionali (ISO) e al momento dell’acquisto è necessario verificare che siano dotati della certificazione CE rilasciata dal fabbricante.

L’uso sicuro della scala implica non solo avere a disposizione una scala sicura e idonea ma anche valutare le condizioni ambientali di utilizzo e lo stato della persona al lavoro. Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, la scala deve essere costruita secondo le norme UNI EN. L’indicazione della norma deve essere riportata sulla scala che sarà sempre accompagnata da un libretto d’uso e di manutenzione. Gli incidenti sulle scale portatili sono tra i più frequenti negli uffici e sono dovuti a una pluralità di fattori, quali, ad esempio: sottovalutazione o scarsa percezione del rischio e del pericolo; problemi di vertigini e di equilibrio; scivolamento della scala nella parte superiore; scivolamento della scala alla base; appoggio instabile della scala; oggetti appoggiati sulla scala e loro caduta.

Occorre, pertanto, conoscere e seguire alcune semplici indicazioni per un uso sicuro delle scale portatili. Per iniziare, una scala a pioli, se troppo inclinata, può scivolare, se troppo dritta può ribaltarsi. Essa non va mai collocata contro una porta o vicino ad essa (si potrebbe aprire improvvisamente) e la giusta inclinazione è un angolo di circa 60-0 gradi. Occorre, poi, controllare sempre i punti di appoggio inferiore e superiore, che devono essere: piani; non scivolosi, irregolari o cedevoli; allo stesso livello. E’, quindi, necessario usare scale di altezza adeguata al punto che si vuole raggiungere: i montanti devono sporgere di almeno un metro oltre il piano di arrivo; se la scala non sporge sufficientemente, va allungato almeno di un metro un montante, oppure si deve assicurare l’arrivo con barre di appiglio per le mani; non si deve usare mai la scala come parte di un impalcato di fortuna o per congiungere piani orizzontali; in caso di vertigini bisogna cercare punti d’appoggio al di fuori della scala. Nelle biblioteche sono da preferire le scale che si agganciano alle scansie: in questo modo si evitano errori nella collocazione ed infortuni negli spostamenti.

In salita e in discesa occorre: stare sempre sulla linea mediana e con il viso rivolto alla scala; assicurarsi che le mani, che devono essere sempre libere, si tengano saldamente ai pioli (presa sicura in caso di scivolamento dei piedi); non saltare mai a terra; scendere sempre per spostare la scala; usare le scale in modo corretto (ad esempio, non salendoci a cavalcioni); non superare il terz’ultimo gradino; non salire in due su una scala. Le scale vanno spostate a spalla, tenendole inclinate, mai orizzontali specie quando la visibilità è limitata e non devono superare i 20 chilogrammi di peso.

UTILIZZO DEI VIDEOTERMINALI.

Altro fattore di rischio connaturato alle attività degli studi professionali è l’utilizzo dei videoterminali, che ha una sua specifica disciplina di legge, contenuta nel titolo VII (e nell’annesso allegato XXXIV) del d.lgs. n. 81/2008. Dal punto di vista pratico - in base alla normativa appena individuata - presso lo studio professionale occorre adottare e rispettare talune cautele, che di seguito si schematizzano.

I posti di lavoro devono essere analizzati con particolare riguardo:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

A questa analisi dovranno seguire misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati. Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare per quanto riguarda:

a) le misure applicabili al posto di lavoro;

b) le modalità di svolgimento dell’attività;

c) la protezione degli occhi e della vista.

Il lavoratore addetto a videoterminali, nei casi sopra individuati, ha diritto ad una pausa ovvero cambiamento di attività con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, o comunque di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. È, comunque, esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro.

COMPUTER E SORVEGLIANZA SANITARIA.

I lavoratori videoterminalisti, sono preventivamente sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. Il medico competente stabilisce l’idoneità del lavoratore alla mansione di videoterminalista. La periodicità delle visite di controllo, fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogniqualvolta sospetti una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico competente.


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