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CIRCOLARI

AFFRONTIAMO LA QUESTIONE DELLA MOBILITA’: TRAGITTO CASA–LAVORO-CASA, PER MOTIVI DI LAVORO, DICHIARAZ

Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, in relazione alle LIMITAZIONI DELLA MOBILITA’ PERSONALE contenute nel DPCM del 08-03-2020, di seguito le indicazioni in merito alla compilazione della DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO.

Come noto, l’art.1 introduce nuove regole per il contenimento del contagio in alcune zone tra cui le province di Padova, Treviso, Venezia e PREVEDE di EVITARE ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno da tali zone se non per situazioni di necessità o motivi di salute, ma CONSENTE SPOSTAMENTI PER COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE.

Quindi le questioni che si pongono sono:

- i lavoratori possono recarsi al lavoro muovendosi all'interno della zona limitata ??

- i lavoratori che risiedono dentro le zone limitate possono recarsi nella sede di lavoro che è fuori di esse ??

- i lavoratori che risiedono fuori dalle zone limitate possono recarsi a lavorare all'interno della zona delimitate??

La risposta è SI, il DPCM consente gli spostamenti, SE CI SONO COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE i lavoratori POSSONO spostarsi sia all'interno sia in entrata e in uscita dalla zona limitate.


COME FACCIO A COMPROVARE/DIMOSTRARE LE MIE ESIGENZE LAVORATIVE

Ipotizzando che venga sottoposto ad un controllo, il lavoratore che si sposta deve essere in grado di dimostrare che si sta spostando per andare al lavoro o che si sta spostando “per lavoro”.Per fare questo, IL LAVORATORE DEVE VIAGGIARE CON UNA COPIA DEL CEDOLINO PAGA e IL DATORE DI LAVORO PREDISPORRE E CONSEGNARE UNA DICHIARAZIONE INTESTATA A CIASCUN LAVORATORE, nella quale dichiara che l’azienda è operativa e che pertanto sussistono le esigenze lavorative che giustificano lo spostamento. Si precisa che il datore di lavoro non è tenuto a dichiarare, ne individuare, quali sono all'interno dell’attività dell’azienda, le esigenze indifferibili, non deve dimostrare quale lavoratore deve necessariamente spostarsi, non deve distinguere tra impiegati, operai, manutentori, tra attività più o meno essenziali o tra attività più o meno urgenti.

Dato che lo spostamento se ci sono esigenze lavorative, è consentito, non solo si può, ma ci si deve recare al lavoro, in quanto non esistono ragioni giuridiche fondate sul DPCM che possono giustificare l’assenza al lavoro del dipendente.

Appare chiaro che lo spostamento è consentito solo nella misura in cui è legato alle esigenze lavorative.

Questo significa che IL LAVORATORE dovrà effettuare spostamenti che siano giustificati e giustificabili dalle esigenze del lavoro, PENA LA SUA PERSONALE RESPONSABILITÀ alle infrazione delle limitazioni attualmente in corso, con tutte le conseguenze del caso.

Il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Grazie per la cortese attenzione.

Cordiali saluti.


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