CORONAVIRUS: NUOVE DATE PER LE SCADENZE DEI CONTRIBUTI PREMI INAIL E IMPOSTE
Circolare n. 13
Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, in relazione a quanto indicato nel TITOLO IV del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 nel quale si indicano MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, di seguito un estratto degli articoli n. 60 e 62
I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (IRPEF), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS) ed ai premi assicurativi (INAIL) in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.
In sostegno a chi impossibilitato ad adempiere, il Governo ha predisposto quanto segue.
Per le aziende (ditte individuali, società) di tutti i settori (industria, artigianato, terziario) e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta anno 2019, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:
a) alle ritenute alla fonte (IRPEF cod. 1001-1002);
b) alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
c) relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA);
d) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).
In caso di adozione di quanto sopra indicato i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in una delle seguenti modalità:
a) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;
b) mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
Non sono assoggettati alle ritenute d'acconto IRPEF cod. 1040 per il periodo dal 17/03/2020 al 31/03/2020 i professionisti:
a) con ricavi o compensi inferiori a € 400.000,00 nel periodo di imposta anno 2019;
b) che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti che si avvalgono della sopraindicata opzione:
a) rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;
b) provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.
Grazie per la cortese attenzione.
Cordiali saluti.