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CIRCOLARI

CORONAVIRUS: NUOVE DATE PER LE SCADENZE DEI CONTRIBUTI PREMI INAIL E IMPOSTE


Circolare n. 13

Gentili clienti, in un’ottica di continuo aggiornamento degli adempimenti connessi al contenimento dell’emergenza CORONAVIRUS, in relazione a quanto indicato nel TITOLO IV del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 nel quale si indicano MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA’ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE, di seguito un estratto degli articoli n. 60 e 62

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni (IRPEF), inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali (INPS) ed ai premi assicurativi (INAIL) in scadenza il 16/03/2020 sono prorogati al 20/03/2020.

In sostegno a chi impossibilitato ad adempiere, il Governo ha predisposto quanto segue.

Per le aziende (ditte individuali, società) di tutti i settori (industria, artigianato, terziario) e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta anno 2019, sono sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:

a) alle ritenute alla fonte (IRPEF cod. 1001-1002);

b) alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;

c) relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA);

d) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e ai premi per l'assicurazione obbligatoria (INAIL).


In caso di adozione di quanto sopra indicato i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi in una delle seguenti modalità:

a) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020;

b) mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.


Non sono assoggettati alle ritenute d'acconto IRPEF cod. 1040 per il periodo dal 17/03/2020 al 31/03/2020 i professionisti:

a) con ricavi o compensi inferiori a € 400.000,00 nel periodo di imposta anno 2019;

b) che nel mese di febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.


I contribuenti che si avvalgono della sopraindicata opzione:

a) rilasciano un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione;

b) provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Il personale dello Studio rimane a completa disposizione per fornire ulteriori chiarimenti in merito.

Grazie per la cortese attenzione.

Cordiali saluti.


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