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CIRCOLARI

Decreto Direttoriale n. 52 dell’11 febbraio 2020 “IO LAVORO” nuovo incentivo occupazionale per le as

“IO LAVORO” è il nuovo Decreto Direttoriale con cui l’ANPAL ha istituito il nuovo incentivo occupazionale, volto ad agevolare le assunzioni di giovani e disoccupati, dal il 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

DESTINATARI DELL’INCENTIVO

L’incentivo spetta ai datori di lavoro privati che assumono, tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, persone disoccupate (ai sensi dell’art. 19, D.Lgs. n. 150/2015 e dell’art. 4, comma 15-quater del DL n. 4/2019) aventi le seguenti caratteristiche:

– un’età compresa tra i 16 e i 24 anni;

– almeno 25 anni di età, purché privi di impiego regolarmente retribuito da un periodo non inferiore ai 6 mesi (ex DM 17 ottobre 2017, del Ministero del Lavoro).

Si precisa che tali soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro con lo stesso datore di lavoro nei 6 mesi precedenti, fatta salva l’ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI INCENTIVATE

Lo sgravio contributivo è riconosciuto unicamente per le assunzioni:

- con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;

- con contratto di apprendistato professionalizzante;

- caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già in corso;

- caso di assunzione (o trasformazione) con un rapporto di lavoro a tempo parziale.

- al socio lavoratore di cooperativa, purché assunto con contratto di tipo subordinato.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI ESCLUSE DAL SISTEMA INCENTIVANTE

Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.

MISURA DELL’INCENTIVO

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (quindi al 100% dei contributi previdenziali), esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 8.060,00 annui che su base mensile diventano € 671,66 limite di incentivo fruibile. Nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale, il limite massimo (mensile e annuale) è proporzionalmente ridotto.

DURATA DELL’INCENTIVO

L’incentivo potrà durare per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di assunzione ma, a pena di decadenza la fruizione dell’incentivo deve avvenire entro il 28 febbraio 2022.

MODALITÀ DI ACCESSO ALL'INCENTIVO

In ossequio alle modalità che l’INPS illustrerà in una circolare che si impegna a pubblicare successivamente al decreto in oggetto, la modalità di accesso, curata direttamente dallo studio, prevede per i datori di lavoro aventi i requisiti per fruire dell’incentivo “IO LAVORO” il seguente iter:

- predisposizione di una domanda preliminare di ammissione all’INPS mediante modalità telematiche con indicazione dei dati inerenti all’assunzione effettuata o che si intendono effettuare;

- a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della prenotazione dell’importo all’incentivo, ricevuto dall’INPS esclusivamente nei casi in cui le apposite verifiche ed accertamenti abbiano dato esito positivo, il datore di lavoro è tenuto, nell’eventualità che non vi abbia già provveduto, ad effettuare l’assunzione e confermare l’avvenuta prenotazione in suo favore degli incentivi;

- attendere l’autorizzazione dell’INPS ad usufruire del beneficio attraverso conguaglio sulle denunce contributive.

Si precisa che in caso di modifica della sede operativa del lavoratore, lo sgravio è riconoscibile solo previa verifica della disponibilità finanziaria accantonata per la Regione di destinazione se diversa da quella originaria.

CUMULABILITÀ CON ALTRI INCENTIVI

Per espressa previsione dell’ANPAL (art. 8 del decreto in esame e Decreto Direttoriale n. 66 del 21 febbraio 2020), l’incentivo “IO LAVORO” è cumulabile con:

- l’incentivo al reimpiego dei lavoratori beneficiari di reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 8 del DL n. 4/2019;

- altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno, purché a favore di datori di lavoro che abbiano sede nel territorio delle stesse Regioni;

- con l’esonero per l’assunzione stabile di giovani fino a 35 anni di età, introdotto dall’art. 1, comma 100 e seguenti della Legge n. 205/2017, nel limite massimo di euro 8.060 su base annua.

COMPATIBILITÀ CON LE NORMATIVE COMUNITARIE

Posto che l’incentivo è classificabile come “aiuto di stato”, lo stesso risulta legittimamente fruito:

- qualora non vengano superati i limiti di cui agli articoli 107 e 108 del Regolamento UE n. 1407/2013 (“de minimis”).

- qualora l’assunzione comporti un incremento occupazionale netto (ULA), rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, che deve essere mantenuto per tutto il periodo di assunzione agevolata.

Si precisa infine che qualora la fruizione dell’incentivo comporti il superamento dei limiti del regime “de minimis”, in mancanza delle condizioni appena riportate, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con l’applicazione delle relative sanzioni civili.


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