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CIRCOLARI

DAL 1° LUGLIO 2018 SCATTA IL DIVIETO DI PAGARE LA R


Riferimenti normativi:

• Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, art. 1, commi 910-914

• INL, Circolare n. 2 del 25 gennaio 2018

• INL, Nota n. 4538 del 22 maggio 2018

Dal 1° luglio 2018 non sarà più consentito, ai datori di lavoro privati ed ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.


LA NOVITA’ DELLA NORMA

La Legge di bilancio 2018 ha disposto, dal 1° luglio 2018, il divieto di corrispondere retribuzioni/compensi (o loro anticipi) in contanti ai lavoratori/collaboratori, pena l’applicazione di una sanzione da € 1.000 a € 5.000.


NUOVO DIVIETO, QUALI I DATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO

MODALITA’ CORRETTA PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Più precisamente, ai sensi dell’articolo 1, commi da 910 a 914, della Legge n. 205/2017 prevede:

Comma 910, a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrisponderanno ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

b) strumenti di pagamento elettronico;

c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.


MODALITA’ VIETATA PER IL PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI

Comma 911, i datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Comma 912, per rapporto di lavoro, ai fini del comma 910, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.


CHI PUO’ PAGARE ANCORA IN CONTANTI

Comma 913, le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a quelli di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.


Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di cui al comma 910 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.


PERCHE’ QUESTA NUOVA NORMA

L'intento del legislatore è quello di contrastare il fenomeno, ancora diffuso in alcune realtà, della corresponsione al lavoratore di una retribuzione inferiore rispetto a quella stabilita dalla contrattazione collettiva di riferimento. L’obbligo di pagamento della retribuzione/compenso (o loro anticipazioni) tramite sistemi tracciabili è stato pertanto introdotto al fine di tutelare i lavoratori/collaboratori. La finalità antielusiva della norma risulta avvalorata anche dalla previsione (comma 912) in base alla quale la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.


CAMPO DI APPLICAZIONE

In assenza di puntuali indicazioni, si ritiene che rientrino tra le somme soggette al pagamento tracciabile, oltre alla retribuzione tabellare prevista dal CCNL di riferimento, le mensilità supplementari, i superminimi e tutti gli importi di natura retributiva previsti dal contratto applicabile al rapporto di lavoro.


QUANDO SCATTANO E A QUANTO AMMONTANO LE SANZIONI

Nella Nota n. 4538 del 22 maggio 2018 l’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO ha precisato che il divieto in esame si intende violato quando:

• la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle sopra indicate;

• il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento. Tale fattispecie si verifica, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

Di conseguenza, ai fini della contestazione, è necessario verificare non solo che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando i suddetti strumenti ma che lo stesso sia andato a buon fine.


SANZIONI

I datori di lavoro/committenti che violano l’obbligo in esame e che, pertanto, effettuano il pagamento delle retribuzioni/compensi utilizzando denaro contante sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.

L’importo della sanzione potrà essere ridotto a 1/3 della misura massima di 5.000 euro, a condizione che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla contestazione.

Inoltre, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza sarà possibile presentare:

• ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL ovvero

• scritti difensivi.


ANTIRICICLAGGIO per le retribuzione superiore a 2.999,99 euro

Qualora la retribuzione/compenso sia superiore a 2.999,99 euro si ritiene che trovi applicazione l’art. 49, comma 1, del D.Lgs n. 231/2007 (antiriciclaggio) che dispone il divieto al trasferimento di denaro contante qualora sia di importo pari o superiore a 3.000,00 euro, pena una sanzione amministrativa da 3.000 a 50.000 euro.

Il suddetto articolo 49 stabilisce infatti che:

“È vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.


Il personale dello studio rimane a disposizione per ulteriori informazioni e/o approfondimenti.


Cordiali saluti.


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