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CIRCOLARI

NUOVE REGOLE E NUOVI LIMITI, COSI’ IL GOVERNO HA REINTRODOTTO




Con l’art. 54-bis della Legge n. 96/2017 sono state introdotte alcune importanti novità in materia di Prestazioni Occasionali, ovvero i cc.dd. Nuovi Voucher, i quali non saranno utilizzabili almeno sino al prossimo 10 Luglio 2017, così come comunicato da parte dell’Ufficio Stampa di Palazzo Chigi.

Nel dettaglio sono stati introdotti due nuovi strumenti denominati “PrestO”, abbreviazione di Prestazioni Occasionali riservate esclusivamente al mondo delle Imprese, e il “Libretto Famiglia”, riservato invece alle Famiglie.


PrestO,

PRESTAZIONI OCCASIONALI

Sono considerate prestazioni occasionali le attività lavorative che, nel corso di un anno civile, danno luogo a:

  1. Compensi di importo non superiore a € 5.000,00 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli lavoratori;

  2. Compensi di importo non superiore a € 5.000,00 per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità dei prestatori;

  3. Compensi di importo non superiore a € 2.500,00 svolti tra lo stesso utilizzatore e lavoratore.

Per poter utilizzare prestatori occasionali è necessario, innanzitutto, essere in regola con il D.Lgs. 81/2008, ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore. Inoltre, può essere retribuita la generalità dei lavoratori, con esclusione dei soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso, o abbia cessato da meno di sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

CHI PUO’ UTILIZZARE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI:

  1. Persone fisiche (famiglie), mediante il Libretto Famiglia, per attività quali piccoli lavori domestici, assistenza domiciliare a bambini e anziani, attività di insegnamento privato;

  2. Altri utilizzatori (imprese, professionisti e, nei casi previsti dalla legge, amministrazioni pubbliche) mediante il contratto di prestazione occasionale PrestO.

ATTENZIONE !!! Per poter utilizzare le prestazioni occasionali è necessario che gli utilizzatori e i prestatori di lavoro si registrino nella piattaforma informatica INPS, anche tramite un intermediario abilitato (non sono previsti voucher cartacei).


CHI NON PUO’ UTILIZZARE LE PRESTAZIONI OCCASIONALI:

  1. Imprese che hanno, alle proprie dipendenze, più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

  2. Imprese del settore agricolo, salvo per le attività lavorative rese da soggetti elencati al comma 8;

  3. Imprese edili e dei settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, Imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;

  4. Nell'ambito di esecuzione di appalti di opere o servizi.

VANTAGGI:

I compensi percepiti dai prestatori (sia PrestO che per Libretto Famiglia), sono esenti da imposizione fiscale (ovvero non vanno in dichiarazione dei redditi), non incidono sullo status di disoccupato (quindi il soggetto può continuare a percepire le eventuali prestazioni a sostegno del reddito come ad esempio la Naspi) e sono computabili nel reddito per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.


SANZIONI:

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore (sia esso un Datore di Lavoro o una Persona Fisica) del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dell’anno (ovvero corrispondenti a €2.500,00 netti annui), il relativo rapporto si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione della prestazione occasionale, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 a € 2.500,00 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.


PrestO – Prestazioni Occasionali per il mondo delle Imprese


Le PrestO sono un nuovo strumento riservato a Persone Fisiche che esercitano Attività d’Impresa, Professionisti e Piccole Imprese.


MISURA DELLA RETRIBUZIONE: il costo per l’Impresa è di circa € 12,50 per ogni ora di lavoro, al quale corrisponde una retribuzione oraria netta di € 9,00.


ATTENZIONE! Per ogni prestazione lavorativa, viene previsto un compenso minimo di € 36,00 corrispondente a 4 ore lavorative nell’arco della giornata, che non possono essere superate.


PROCEDURA DA SEGUIRE:

Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore dovrà versare preventivamente, attraverso un’apposita piattaforma INPS, le somme utilizzabili per compensare le prestazioni da utilizzare.

Almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, si dovranno comunicare i dati identificativi della prestazione:

  1. Identità del lavoratore;

  2. Luogo di svolgimento della prestazione;

  3. Orario di inizio e fine;

  4. Tipo di mansione svolta;

  5. Compenso pattuito.

Il prestatore riceve la contestuale notifica di comunicazione dei dati della prestazione attraverso posta elettronica o SMS.

Nel caso in cui la prestazione non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS od i contact center messi a disposizione dall'Istituto, la revoca della dichiarazione effettuata all'INPS entro i 3 giorni successivi alla data programmata per l’esecuzione della prestazione. In caso di mancata comunicazione, l’Istituto provvederà al pagamento delle prestazioni ed all'accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l’INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore attraverso accredito sul conto corrente (comunicato preventivamente dal prestatore) o bonifico bancario presso gli uffici postali.


LIBRETTO FAMIGLIA

Possono essere retribuite le seguenti attività: piccoli lavori domestici, lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione, assistenza domiciliare ai bambini e persone anziane, insegnamento privato supplementare.


MISURA DELLA RETRIBUZIONE: il costo per la famiglia è di € 12,00 per ogni ora di lavoro, al quale corrisponde una retribuzione oraria netta di € 10,00 che compensa prestazioni di durata non superiore ad 1 ora.

PROCEDURA DA SEGUIRE:

L’utilizzatore dovrà acquistare preventivamente, attraverso un’apposita procedura INPS, un libretto nominativo, il quale contiene titoli di pagamento (non sono previsti voucher cartacei).

Entro il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, la persona fisica dovrà comunicare all’INPS i dati riepilogativi delle prestazioni svolte, indicando:

  1. Identità del lavoratore;

  2. Luogo di svolgimento della prestazione;

  3. Orario di inizio e fine;

  4. Tipo di mansione svolta;

  5. Compenso pattuito.

Il prestatore riceve la contestuale notifica di comunicazione dei dati della prestazione attraverso posta elettronica o SMS.

Entro il giorno 15 del mese successivo, l’INPS provvederà al pagamento del compenso al prestatore attraverso accredito sul conto corrente (comunicato preventivamente dal prestatore) o bonifico bancario presso gli uffici postali.


Dal 10 luglio 2017 dovrebbe essere definitivamente operativa la procedura telematica per l’acquisto, attivazione e liquidazione dei compensi per le prestazioni occasionali.


L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 81/E del 3 luglio 2017, comunica di aver istituito due nuove causali di contributi per consentire il versamento dei corrispettivi per le nuove prestazioni occasionali attraverso il modello F24 ELIDE.

Nello specifico, sono state istituite la causale “CLOC” (Finanziamento del contratto di lavoro occasionale) e la causale “LIFA” (Finanziamento del Libretto Famiglia).

Di seguito si riporta un esempio di compilazione del modello F24 ELIDE per il pagamento della causale “CLOC”:


Ringraziandovi per la gentile attenzione, restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgiamo i più cordiali saluti.


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