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CIRCOLARI

Le novità del Jobs Act: dal 1 gennaio 2017 obbligo di assunzione dei Lavoratori disabili


Sarà vigente dal 1^ gennaio 2017 il nuovo obbligo per i datori di lavoro di assunzione di lavoratori disabili ove l’organico aziendale raggiunga i 15 dipendenti. Sostanzialmente si rimane esonerati da tali assunzioni sino ad un organico di 14 unità lavorative. Sono gli effetti della nuova normativa introdotta dal decreto legislativo 151/2015 che, in attuazione della legge 183/2014, abroga, con effetto differito al 2017, la graduale applicazione degli obblighi di assunzione per i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e oltre.

Né il decreto correttivo del Jobs Act, né il decreto milleproroghe, sono intervenuti sull’argomento, rimanendo quindi inalterata la norma introdotta dal citato D.Lgs 151/2015, nel quale dall’1 gennaio 2017, viene soppressa la finestra di tolleranza che consentiva ai datori di lavoro, che raggiungevano il limite di 15 lavoratori computabili, di non procedere all’assunzione del soggetto riservatario fino a che non fosse assunto un sedicesimo lavoratore. L’obbligo di assunzione insergerà dunque in automatico al raggiungimento dei 15 lavoratori dipendenti.


Tutti i datori di lavoro con un tasso di rischio INAIL superiore al 60 per mille, possono optare per l’esonero a fronte del pagamento dell’importo di 30,64 euro al giorno per ciascun lavoratore non assunto. I giorni da prendere a riferimento per il calcolo del contributo sono calcolati con riferimento a 6 oppure a 5 giorni nell’arco della settimana, a seconda del contratto applicato.

I datori di lavoro che occupano più di 14 dipendenti sono assoggettati all’obbligo assuntivo in base alla dimensione della forza lavoro impiegata:

- da 15 a 35 unità: obbligo di assumere un disabile;

- da 36 a 50 unità: obbligo di assumere 2 disabili;

- oltre 150: obbligo di riservare il 7% dei posti a favore dei disabili più l’1% a favore dei familiari degli invalidi e dei profughi rimpatriati.

La base di calcolo da prendere a riferimento per determinare il numero dei soggetti disabili da assumere è data dal computo, tra i dipendenti, di tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.

Non sono computabili:

· i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;

· i disabili già in forza;

· i soci di cooperative di produzione e lavoro;

· i dirigenti;

· i lavoratori assunti con contratto di inserimento o reinserimento;

· i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;

· i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;

· i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

· i lavoratori a domicilio;

· i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”

· gli apprendisti;

· i lavoratori con contratto di formazione-lavoro;


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