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CIRCOLARI

Legge di bilancio 2017 in vigore dal 1° gennaio 2017


È stata pubblicata sul S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 la Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, della quale si fornisce una panoramica delle disposizioni di maggiore interesse per i datori di lavoro.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ADDIZIONALI 2017

L’art. 1, comma 42 della Legge di bilancio estende al 2017 la sospensione dell’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti locali che prevedono aumenti dei tributi delle addizionali rispetto ai livelli 2015.

RICERCATORI E DOCENTI RESIDENTI ALL’ESTERO

L’articolo 44, commi 1 e 3, DL n. 78/2010 prevede la non concorrenza a formare il reddito del 90% dell’imponibile fiscale dei compensi percepiti da docenti/ricercatori che:

• in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero;

• abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del DL n. 78/2010) ed entro i 7 anni solari successivi rientrano in Italia per svolgere la propria attività, ivi acquisendo la residenza fiscale.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 149 della Legge di bilancio per il 2017 viene eliminata la condizione secondo la quale per fruire dell’agevolazione fiscale è necessario rientrare in Italia entro il 31 dicembre 2017 (7 anni solari successivi al 31 maggio 2010).

Resta fermo che tali lavoratori possono fruire dell’esenzione fiscale per l’anno in cui divengono fiscalmente residenti in Italia e per i 3 anni successivi, si precisa inoltre che, in ogni caso, come in precedenza, il lavoratore dovrà mantenere la residenza fiscale in Italia per tutto il periodo oggetto dell’esenzione.

INCENTIVI PER LAVORATORI RIMPATRIATI

L’articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 (c.d. Decreto “internazionalizzazione”) ha introdotto uno speciale regime fiscale (abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30%) per i lavoratori rimpatriati:

• con residenza all’estero da almeno 5 anni;

• che abbiano trasferito la residenza in Italia per rivestire ruoli direttivi o di elevata specializzazione.

Il suddetto regime fiscale trova applicazione, dall’anno 2016, per il periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato e per i quattro periodi successivi.

In particolare, l’articolo 16 del D.Lgs n. 147/2015 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70% del suo ammontare.

Con la modifica dell’art. 16 ad opera della Legge di bilancio per il 2017 (articolo 1, commi 150 e 151) è previsto che il reddito prodotto dai predetti lavoratori concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% (in precedenza 70%).

Pertanto l’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali risulta incrementato dal 30% al 50%. Inoltre è previsto che anche il reddito di lavoro autonomo (in precedenza l’agevolazione riguardava solo il reddito di lavoro dipendente) prodotto in Italia da lavoratori che ivi trasferiscono la residenza concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% al ricorrere di determinate condizioni.

Limite di esenzione

Il nuovo limite del 50% è applicabile:

• a decorrere dal 2017;

• per gli anni dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nel 2016 hanno trasferito la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, TUIR, e ai soggetti che nel 2016 hanno esercitato l’opzione prevista per i lavoratori rimpatriati di cui al comma 4 dell’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015.

Lavoratori beneficiari

Ai sensi dell’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 147/2015, il regime fiscale agevolato trova applicazione subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

• i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 5 periodi di imposta precedenti il trasferimento della residenza e si impegnano a permanere in Italia per almeno 2 anni;

• l’attività lavorativa deve essere svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

• l’attività lavorativa è prestata nel territorio italiano per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di ciascun periodo d’imposta;

• i lavoratori svolgono funzioni direttive e/o sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

La Legge di bilancio 2017 prevede che per i lavoratori autonomi le condizioni richieste siano le seguenti:

• il soggetto non è stato residente in Italia nei 5 anni precedenti il trasferimento e si impegna a permanere in Italia per almeno 2 anni;

• l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Con DM 26 maggio 2016 è stato previsto che l’abbattimento della base imponibile ai fini fiscali nella misura del 30% si applica anche ai cittadini dell’Unione Europea:

• in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più;

• che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

La Legge di bilancio 2017 prevede che la suddetta agevolazione, a decorrere dal 2017, sia applicabile anche ai cittadini di Stati extraUE “con i quali sia in vigore una convezione per evitare le doppie imposizioni … ovvero un accordo sullo scambio di informazioni …”

• in possesso di un titolo di laurea che hanno svolto continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi, ovvero;

• che hanno svolto continuativamente un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SU REDDITI ESTERI

L’articolo 1, commi da 152 a 159 della Legge di bilancio 2017 prevede l’aggiunta del nuovo art. 24-bis, TUIR con il quale è disposto che le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia, possono optare per l’applicazione di un’imposta sostitutiva (forfetaria) sui redditi prodotti all’estero, a condizione che non siano state residenti in Italia per un periodo almeno pari a 9 anni nel corso dei 10 precedenti quello di validità dell’opzione. L’opzione è revocabile e cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d’imposta di validità della stessa.

L’imposta sostitutiva:

• è dovuta nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d’imposta ed è ridotta a € 25.000 nel caso in cui la stessa sia estesa a uno o più familiari di cui all’art. 433, c.c.;

• non è applicabile ai redditi di cui all’art. 67, comma 1, lett. c), TUIR (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate) realizzati nei primi 5 anni di validità dell’opzione;

• è versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

I soggetti che esercitano l’opzione in esame:

• non sono tenuti all’obbligo di monitoraggio fiscale (quadro RW del mod. UNICO);

• sono esenti dall’IVIE e IVAFE.

Gli effetti dell’opzione di cui al nuovo art. 24-bis del TUIR non sono cumulabili con quelli previsti dall’art. 44 del DL n. 78/2010 (agevolazione per il rientro dei cervelli) e dall’art. 16 del D.Lgs n. 147/2015 (agevolazione per i lavoratori impatriati).

DETASSAZIONE 2017 E WELFARE AZIENDALE

Viene confermata, per l’anno 2017, la detassazione dei premi di risultato con delle novità:

• il limite massimo agevolabile sale a 3.000 euro (contro i 2.000 euro del 2016), incrementati ulteriormente a 4.000 euro nell’ipotesi di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro;

• il limite massimo di reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno precedente a quello nel quale il premio è erogato, per poter accedere al regime fiscale agevolato, sale a 80.000 euro (contro i 50.000 previsti per l’accesso alla detassazione nel 2016).

Rimane confermata nella misura del 10% l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali.

La Legge di Bilancio 2017 promuove ulteriormente il welfare aziendale, anche come alternativa ai premi di produttività.

In particolare, al comma 184 della Legge di Stabilità 2016, in base al quale le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, art. 51 del TUIR, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva nella misura del 10%, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di rendimento detassabili, è aggiunto il seguente periodo:

“Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182”.

In sostanza, viene estesa anche ai fringe benefit, la cui valorizzazione economica, ai fini fiscali, avviene in modo forfetario (auto ad uso promiscuo, prestiti, immobili concessi ai dipendenti), la possibilità di essere fruiti, se previsto dalla contrattazione di secondo livello regolarmente depositata presso la DTL, in alternativa al premio di risultato in denaro. Sul punto si attendono i necessari chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate volti a definire gli importi oggetto di scambio.

Viene, inoltre, inserito il comma 184-bis che prevede, nell’ipotesi di fruizione, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme detassabili, la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, né il relativo assoggettamento all’imposta sostitutiva per:

a) “i contributi alle forme pensionistiche complementari (…) versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell’applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;

b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);

c) il valore delle azioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite”.

La Legge di Bilancio 2017 interviene anche sull’art. 51 del TUIR integrando il comma 2, con la nuova lettera f-quater, ampliando ulteriormente le fattispecie di fringe benefit previsti.

In particolare, è previsto che non concorrono alla determinazione del reddito imponibile anche:

“i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall’articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie”.

Infine, il comma 162 della Legge di Stabilità 2017 fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 51, comma 2, lettera f), TUIR, come da ultimo modificata dalla Legge di Stabilità 2016, stabilendo che le disposizioni ivi contenute si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

Come noto l’art. 2, comma 31 della Legge n. 92/2012 ha introdotto, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di versare un contributo con riferimento ai casi di interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per le causali che generano in capo al lavoratore il teorico diritto all’indennità ASpI/NASpI.

Il contributo di licenziamento è pari al 41% del tetto mensile dell’indennità ASpI per ogni anno di anzianità di servizio del lavoratore licenziato, nel limite di tre anni di anzianità (36 mesi).

L’art. 1, comma 164 della Legge di bilancio dispone, a regime, l’esonero dal versamento del contributo di licenziamento (inizialmente previsto per il periodo 2013 – 2015 e successivamente prorogato anche per il 2016) nei seguenti casi:

• licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai CCNL;

• interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

GESTIONE SEPARATA INPS: RIDUZIONE ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

L’art. 1, comma 165 della Legge di bilancio stabilisce che, a decorrere dall’anno 2017

• l’aliquota contributiva applicabile ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS, non iscritti ad altra gestione obbligatoria e non pensionati,

• è ridotta al 25%.

APE - ANTICIPO FINANZIARIO A GARANZIA PENSIONISTICA

L’articolo 1, commi da 166 a 186 della Legge di bilancio disciplina il nuovo istituto dell’Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), il quale rappresenta un prestito volto a permettere l’uscita dal mondo del lavoro a tutti i soggetti, che pur non avendo ancora raggiunto il requisito pensionistico di cui alla Legge Fornero, residuino un massimo di 3 anni e 7 mesi dal suo raggiungimento.

SOGGETTI

Ai sensi di quanto previsto dal comma 167 dell’art. 1 della Legge di bilancio in esame, l’APE può essere richiesto dagli iscritti:

• all’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);

• alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;

• alla Gestione separata.

In aggiunta alla tipologia di assicurati beneficiari, che pare comprendere tutti i soggetti lavoratori, ai fini dell’accesso a tale istituto sono richiesti ulteriori requisiti soggettivi:

• possesso, al momento della richiesta di APE, di un’età anagrafica di 63 anni;

• possesso del requisito contributivo minimo di 20 anni;

• maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi;

• importo della pensione, al netto della rata di APE, pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo (euro 702,64).

Non possono ottenere l’APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

OGGETTO

Per quanto attiene i requisiti di tipo oggettivo, il prestito corrisposto ai soggetti di cui sopra:

• decorrerà dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2018;

• sarà in quote mensili per dodici mensilità;

• durerà fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia;

• sarà coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.

Ai fini della restituzione del prestito, la stessa dovrà avvenire con decorrenza dalla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate mensili e con una durata di 20 anni.

Richiesta del trattamento ed erogazione

Ai fini della richiesta del trattamento, i commi 168 e 169 dell’art. 1 della Legge di bilancio, chiariscono che la stessa potrà essere:

• effettuata direttamente o tramite un intermediario autorizzato,

• presentata all’INPS tramite il suo portale.

L’INPS si occuperà di effettuare la verifica in merito al possesso dei requisiti soggettivi sopra descritti e certificherà il diritto, comunicando al soggetto richiedente l’importo minimo e l’importo massimo dell’APE ottenibile.

A seguito della certificazione rilasciata dall’Istituto, sarà possibile:

• direttamente o tramite un intermediario autorizzato,

• attraverso l’uso dell’identità digitale SPID di secondo livello,

• presentare la domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge.

La disciplina normativa chiarisce che sia la domanda di APE che quella di pensione non sono revocabili, salvo i limiti previsti dall’art. 125-ter del Testo Unico Bancario in materia di diritti del consumatore.

Nella domanda il soggetto richiedente sarà tenuto ad indicare:

• il finanziatore cui richiedere l’APE,

• l’impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza.

Per quanto attiene le informazioni precontrattuali e contrattuali, le stesse verranno fornite in formato elettronico al soggetto richiedente dall’INPS, per conto del finanziatore e dell’impresa assicurativa.

Riguardo la durata minima dell’APE, la stessa è fissata in sei mesi. L’entità minima e l’entità massima dell’APE richiedibile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed il prestito costituisce credito ai consumatori se di importo non superiore a 75.000 euro. L’istituto finanziatore è tenuto a provvedere alla trasmissione all’INPS e al soggetto richiedente del contratto di prestito, ovvero l’eventuale comunicazione di rifiuto. In caso di rifiuto, o di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L’erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. L’INPS trattiene, con decorrenza dalla prima pensione mensile, l’importo della rata per il rimborso del finanziamento. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà, qualora vi sia esplicita richiesta da parte del richiedente, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato e versare all’INPS in un’unica soluzione, al momento della richiesta dell’APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.

Particolari categorie di lavoratori beneficiari

Il comma 179 dell’art. 1 della Legge di bilancio disciplina l’istituto dell’APE per particolari tipologie di lavoratori in aggiunta ai soggetti beneficiari già descritti.

In particolare, tali soggetti risultano essere coloro che:

• si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa/risoluzione consensuale o che hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

• assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi della Legge n. 104/1992 e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

• hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni;

• al momento della decorrenza dell’indennità svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 36 anni e svolgono le mansioni di cui all’Allegato C del disegno di legge.

Mansioni di cui all’Allegato C

Operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni Conciatori di pelli e di pellicce

Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante Conduttori di mezzi pesanti e camion

Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni Addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza Professori di scuola pre-primaria Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti L’indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria.

Rimane fermo che la concessione dell’indennità è comunque subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

La stessa è:

• erogata mensilmente su 12 mensilità;

• pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione, fermo restando che l’importo dell’indennità non può superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.

Decadenza dal diritto

Fermo restando che l’indennità è compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e di redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite dei 4.800 euro annui, in caso di raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato, il soggetto beneficiario sarà considerato decaduto dal diritto all’indennità.

Fiscalità

Il comma 177 dell’art. 1 della Legge di bilancio prevede che gli importi che verranno erogati, in quote mensili, non concorrono a formare il reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. In relazione alle somme a titolo di interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza, corrisposti al soggetto erogatore:

• è riconosciuto un credito d’imposta annuo nella misura massima del 50% dell’importo pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti,

• tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall’INPS per l’intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione.

L’INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’erario nella sua qualità di sostituto d’imposta.

AGEVOLAZIONI PER L’ASSEGNO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO

RICONOSCIUTO DAI FONDI DI SOLIDARIETÀ

I commi da 234 a 237 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio introducono delle agevolazioni per il ricorso all’assegno straordinario per il sostegno al reddito riconosciuto dai fondi di solidarietà, estendendone l’ambito temporale di applicazione fino al 2019 subordinatamente all’emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi, da adottare con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della presente legge).

Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolte in processi di ristrutturazione o fusione e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, di un importo pari:

• all’85% dell’importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’art. 1 del D.Lgs n. 22/2015, e della contribuzione figurativa di cui all’art. 12 del medesimo decreto per i nuovi accessi all’assegno straordinario nel 2017;

• al 50% dell’importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all’assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.

Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all’esodo, relativamente ad un periodo non superiore alla durata dell’assegno straordinario.

La Legge di bilancio stanzia un limite massimo di spesa per i singoli anni interessati dal beneficio, oltre il quale l’INPS non accetterà ulteriori domande.

In particolare si tratta di:

• 174 milioni di euro per l’anno 2017,

• 224 milioni di euro per l’anno 2018,

• 139 milioni di euro per l’anno 2019,

• 87 milioni di euro per l’anno 2020 e

• 24 milioni di euro per l’anno 2021.

Per il triennio 2017-2019, fermo restando che gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento, gli stessi Fondi provvederanno a loro carico e previo versamento da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano:

• i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni,

• al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all’accesso ai Fondi di solidarietà.

FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ E ALL’ESCLUSIONE SOCIALE

In materia di “Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale” con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dal 1° gennaio 2017 (data di entrata in vigore della Legge in esame), saranno definiti i limiti delle risorse disponibili al fine di:

• ampliare la platea di riferimento;

• stabilire le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell’assegno di disoccupazione (ASDI) di cui al D.Lgs. n. 22/2015.

INCENTIVO PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO

La lettera b) del comma 240 della Legge di bilancio estende, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017, l’incentivo di cui all’articolo 32, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015, relativo alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per tali contratti, il D.Lgs n. 150/2015 aveva previsto:

• l’applicazione di un’aliquota contributiva pari al 5%, in luogo della normale aliquota del 10% prevista dall’articolo 1, comma 773 della Legge n. 296/2006;

• l’esenzione dal contributo di licenziamento di cui all’articolo 2, commi 31 e 32 della Legge n. 92/2012;

• lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro a finanziamento dell’ASpI di cui all’articolo 42, comma 6, lett. f) del D.Lgs n. 81/2015, nonché del contributo dello 0,30% (addizionale ASpI) ex articolo 25 della Legge n. 845/1978.

Preme evidenziare che tale incentivo, ancorché previsto dal D.Lgs n. 150/2015 con validità fino al 31 dicembre 2016, non ha mai effettivamente trovato attuazione, stante la mancata comunicazione, da parte degli Istituti ed Enti preposti, delle necessarie istruzioni operative.

Anche l’applicazione dello stesso per l’anno 2017 si ritiene subordinata all’emanazione di specifiche istruzioni operative.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI FINALIZZATI ALL’AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ

La lettera c) del comma 240 della Legge di bilancio rifinanzia, con ulteriori 15 milioni di euro annui (30 milioni di euro complessivi), gli sgravi connessi ai contratti di solidarietà difensivi, stipulati da aziende rientranti nella normativa CIGS e finalizzati all’incremento della produttività o alla riduzione delle inefficienze organizzative e/o produttive, previsti dall’articolo 6, commi 4 e 4-bis del DL n. 510/1996.

Si ricorda che in caso di ricorso a tali contratti di solidarietà, le aziende potranno godere, per un periodo non superiore a 24 mesi, di una riduzione del 35% dell’ammontare della contribuzione previdenziale ed assistenziale dovuta dai lavoratori soggetti ad una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

SOSTEGNO AL REDDITO PER LAVORATORI DEI CALL CENTER

La lettera d) del comma 240 della Legge di bilancio destina risorse aggiuntive alle misure per il sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei callcenter, stante quanto previsto dall’articolo 44, comma 7 del D.Lgs n. 148/2015.

CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Come noto, l’articolo 24 del D.Lgs n. 80/2015 ha introdotto nella legislazione italiana una nuova tipologia di congedo riservato alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza. Fino ad ora, potevano usufruire del congedo le donne

• lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati;

• titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

L’articolo 1, comma 241 della Legge di bilancio prevede che il diritto all'astensione dal lavoro per il predetto congedo sia riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.

Ai sensi del comma 242 durante il periodo di congedo la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissato per la qualifica di impiegato. Si tratta del limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per il versamento della contribuzione fissato per la generalità dei lavoratori ai sensi delle Leggi n. 537/1981 e n. 638/1983 rivalutato ogni anno.

ATTIVITÀ SVOLTE DA CALL CENTER

In materia di misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call-center, l’art. 1, comma 243, della Legge di bilancio, prevede la ristesura della disciplina di cui all’art. 24 bis della Legge n. 134/2012. Nel particolare, per tutte le attività di call-center, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, si renderà necessario un particolare percorso in tutti i casi di localizzazione dell’attività fuori dal territorio nazionale in un Paese extra UE, anche mediante affidamento a soggetti terzi. Più precisamente, l’operatore economico interessato dovrà comunicare tale scelta almeno trenta giorni prima del trasferimento:

• al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), indicando i lavoratori interessati;

• al Ministero dello Sviluppo economico, indicando le numerazioni messe a disposizione del pubblico;

• al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate ai fini della tutela e del rispetto delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Rimane fermo che per i soggetti che avessero operato la delocalizzazione precedentemente alla data di entrata in vigore di tale disciplina, sarà fatto obbligo di procedere alle suddette comunicazioni entro il tempo limite di sessanta giorni dall’entrata in vigore della stessa, pena la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo.

In tutti i casi in cui la delocalizzazione in Paesi extra UE operi in data successiva all’entrata in vigore della presente Legge (1° gennaio 2017), non sarà applicabile nessun beneficio, anche a carattere previdenziale e fiscale, previsto per la categoria dei call-center

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’art. 1, commi 308, 309 e 310 della Legge di bilancio, disciplina un nuovo esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Più precisamente, al fine di promuovere forme di occupazione stabile, è previsto che i datori di lavoro privati,

• con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo),

• possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.

Rapporti di lavoro interessati

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro

• attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei), ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005, ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;

• periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

Risorse disponibili

Il beneficio in esame sarà riconosciuto nel limite massimo di spesa di

• 7,4 milioni di euro per l’anno 2017,

• 40,8 milioni di euro per l’anno 2018,

• 86,9 milioni di euro per l’anno 2019,

• 84 milioni di euro per l’anno 2020,

• 50,7 milioni di euro per l’anno 2021 e

• 4,3 milioni di euro per l’anno 2022.

PREMIO NASCITA E CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE LAVORATORE

Nell’ambito delle misure a sostegno della famiglia e della maternità, al comma 353 è prevista l’introduzione, con decorrenza 1° gennaio 2017 di un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro.

Tale premio viene erogato

• direttamente dall’INPS in unica soluzione su richiesta della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione,

• non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 8 TUIR).

Inoltre, nell’ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, per gli anni 2017 e 2018 è stabilita la proroga del congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente, già introdotto dalla c.d. Riforma Fornero e confermato dalla Legge di Stabilità 2016, per il quale trova applicazione la disciplina di cui al DM 22 dicembre 2012.

In particolare, la durata del congedo è fissata in

• 2 giorni per l’anno 2017 e

• 4 giorni per l’anno 2018 la cui fruizione può anche essere in via non continuativa.

Rispetto al 2018 al padre lavoratore è concessa la possibilità di astensione per un periodo ulteriore di 1 giorno, previo accordo con la madre ed in sua sostituzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante alla stessa.

BUONO NIDO E VOUCHER BABY SITTING

Sempre nell’ambito della tutela della genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ai commi da 355 a 357 sono previsti:

• l’introduzione, a partire dall’anno 2017, di un buono nido;

• il rifinanziamento, per gli anni 2017 - 2018, dei voucher per i servizi di baby-sitting.

Buono nido

Si tratta di un buono della misura di 1.000 euro annui, parametrato a 11 mensilità, relativo ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, erogato per far fronte al costo delle rette riguardanti la frequenza di asili nido pubblici e privati.

In sede di conversione della Legge di bilancio è stata convenuta l’estensione del bonus anche riguardo l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.

Tale voucher viene corrisposto dall’INPS, nel limite delle risorse stanziate per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione relativa all’iscrizione ed al pagamento della retta a strutture pubbliche o private.

Il monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalla suddetta misura è effettuato dall’Istituto previdenziale che, nell’ipotesi di scostamenti rispetto alla soglia di spesa programmata, non prende in considerazione ulteriori istanze per la fruizione del beneficio.

Si sottolinea che l’agevolazione:

• non è cumulabile con la detrazione del 19% della spesa sostenuta per la frequenza degli asili nido;

• non è fruibile contestualmente con il beneficio dei voucher baby sitting.

Le disposizioni necessarie per l’attuazione di tale misura saranno definite con apposito DPCM entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


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